Il 27 settembre 2011 si è concluso positivamente il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale degli addetti degli studi professionali ,scaduto il 30 settembre del 2010.
Il documento sottoscritto ,composto da più di 120 pagine, costituisce un vero e proprio contratto per il settore che occupa più di un milione di lavoratori, costituito per l’88% da donne e giovani.
Nel merito l’intesa di rinnovo, raggiunta ,come prima detto,a circa un anno dalla scadenza, recepisce integralmente la riforma del modello contrattuale in ordine alla durata triennale, con decorrenza dal 1° ottobre 2010, ed all’avvio della contrattazione decentrata con l’introduzione di un elemento economico di garanzia.
Circa la parte economica si prevede al 3° livello un aumento contrattuale pari ad 87,50 euro a regime, da riparametrare per gli altri livelli, che verra’ corrispost0 nei seguenti due scaglioni ,tenendo conto degli arretrati e del periodo di vacanza contrattuale: ad ottobre 2011 sara’ corrisposto l’80%, mentre il restante 40% sara’ liquidato a gennaio 2012.
Inoltre è stato adeguato il valore degli scatti di anzianità.
In caso di mancato avvio della contrattazione decentrata sarà inoltre riconosciuto al 3° livello un elemento economico di garanzia quantificato in 90 euro da riparametrare per gli altri livelli.
Sulla parte normativa, si segnala che l’apprendistato entra a pieno titolo tra i profili riconosciuti,evidenziando che per quelli di alta formazione e professionalizzante gli importi del compenso sono calcolati in percentuale rispetto alle retribuzioni normali.
Invece per i praticanti, per cui i sindacati chiedevano un equo compenso minimo ,si è registrata la posizione intransigente negativa dei datori di lavoro, per cui se ne riparlera’ nel prossimo futuro.
Da evidenziare altresì che nell’ipotesi sottoscritta si estendono i così detti pachetti welfare e famiglia anche ai professionisti collaboratori, iscritti all’Albo professionale, ma in rapporto di collaborazione e partita IVA e speso di monocommittenza. Pertanto sarà possibile il rimborso parziale, se documentato, di visite pediatriche specialistiche, spese di asilo nido o assistenza socio sanitaria a familiari anziani o disabili.
Infine per i collaboratori è previsto anche un contributo per la formazione professionale continua, il riconoscimento delle norme per la sicurezza sul lavoro ed una modalita’ di reciproco preavviso sul lavoro ,da valere per il titilare e per il collaboratore, pur senza valenza contrattuale del predetto.
Aumentato l’importo del contributo alla cassa di assistenza sanitaria integrativa Cadiprof a carico del datore di lavoro, sono state estese le norme riferite al welfare anche alle figure professionali cosìddette non regolamentate ed è stata valorizzata l’attività del fondo interprofessionale per la formazione continua Fondoprofessioni.
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