Le organizzazioni sindacali e datoriali del comparto del turismo hanno raggiunto un accordo (siglato il 21 novembre 2012), il quale prevede che tutti i contratti a termine stipulati nel comparto di riferimento dovranno rispettare l’intervallo minimo di 20 o 30 giorni, in luogo di quello più lungo previsto dalla riforma Fornero. Con Interpello n.37 del 22.11.12 il Ministero del Lavoro ha precisato che per il settore del turismo gli intervalli ridotti di 20 e 30 giorni si applicano, senza necessità di stipulare nuovi accordi collettivi, a tutti i casi di lavoro stagionale, sia se rientranti nelle previsioni del Dpr 1525/1963, sia se individuati da intese collettive siglate prima dell’entrata in vigore della riforma.