L’INAIL, con la Circolare n. 24 del 5 maggio 2014, interviene per fornire istruzioni operative in seguito all’emanazione del Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, che consente di riconoscere agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratti di inserimento lavorativo, negli anni dal 2009 al 2012, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.
L’Istituto precisa che solamente in tali regioni è possibile fruire dell’agevolazione in misura superiore al 25%, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 800/2008. Nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano usufruito dell’agevolazione o ne abbiano usufruito in misura inferiore, gli stessi sono tenuti a trasmettere via Pec alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012. L’eventuale premio a credito verrà rimborsato.
Fonte:seac.info