La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17757 del 29 agosto 2011, ha sancito che il periodo corrispondente alla maternità obbligatoria della lavoratrice senza occupazione che viene coperto da contribuzione figurativa a carico dello Stato non è utile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, ma non può essere escluso dal calcolo delle 52 settimane di contributi lavorativi versati nel biennio precedente.
Nel dettaglio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’INPS, ha stabilito che il biennio precedente l’inizio dello stato di disoccupazione non può essere esteso per “neutralizzare” il periodo corrispondente alla maternità obbligatoria.