Consentiranno al sostituto di imposta di versare le somme trattenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

 

Nuovo ingresso per i codici tributo “1618” e “145E”, da indicare, rispettivamente in F24 e F24EP, per il versamento del contributo di solidarietà del 3% dovuto sulla parte di reddito eccedente i 300mila euro lordi annui, (articolo 2, comma 2, Dl 138/2011).
 In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto d’imposta deve effettuare i calcoli e trattenere il contributo, in un’unica soluzione, in occasione del conguaglio di fine anno, versandolo poi all’erario. Per consentire tale versamento sono stati istituiti, con la risoluzione n. 4/E del 9 gennaio, i codici tributo:

  •  “1618“, da utilizzare con il modello F24
  • 145E” da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”.

Il primo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza dell’importo evidenziato nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nei campi “rateazione/regione/prov./mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente del mese e dell’anno in cui si esegue il conguaglio.

Anche il secondo codice tributo va riportato nella sezione “Erario”, con indicazione del mese e dell’anno in cui è effettuata l’operazione di conguaglio, rispettivamente, nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”. I campi codice ed estremi identificativi non vanno riempiti.