L’Inps fornisce i criteri di applicazione dell’ articolo 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, regolante l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia. In particolare l’istituto precisa che, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia sono obbligati a versare la contribuzione di malattia. La norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia ma si limita a ripristinare l’obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i quali fossero già inclusi nell’ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente. Infine, non potranno trovare accoglimento le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, sebbene presentate da datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia.
INPS Circolare n. 122 del 28/09/2011,