CUD 2013: le novità
A decorrere dall’anno 2013, come sancito dal comma 114, dell’art. 1, della Legge di Stabilità, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea.
La norma precisa che dall’attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ante Legge di Stabilità 2013 – Precedentemente, il CUD veniva rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, al dipendente ovvero al pensionato, per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.
In particolare, il Cud veniva consegnato in duplice copia al contribuente, entro il 28 febbraiodell’anno successivo a quello in cui venivano conseguiti i redditi certificati, ovvero, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Era facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché fosse garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.
Tale modalità di consegna, pertanto, poteva essere utilizzata solo nei confronti di quanti fossero dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Post Legge di Stabilità 2013 – Con le norme introdotte dalla Legge di Stabilità s’invertono le modalità di consegna del Cud.
Infatti:
– gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica.;
– è facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea.
Il Modello – Da venerdì 11 gennaio 2013, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il Cud 2013, con le relative istruzioni.
Nel modello 2013 trovano ancora posto una serie di agevolazioni, tra cui:
– l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate al dipendente per l’incremento della produttività aziendale,
– nonché l’abbattimento della base imponibile Irpef dei “cervelli” rientrati in Italia.
A cambiare è invece la quota di esenzione per i redditi dei frontalieri, che per il 2012 scende da 8.000 a 6.700 euro.
Per finire l’8 per mille, nella cui scheda sono stati introdotte, come possibili destinatarie, due nuove istituzioni religiose:
– la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
– e la Chiesa apostolica in Italia.
Tra le altre novità previste dal modello si segnala l’introduzione di:
- nuovi campi al fine della certificazione delle operazioni di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta nell’anno 2012 relativamente alla cedolare secca;
- nuovi campi (campo 123 “Eccedenze” e 126 “Anni residui”) relativamente ai lavoratori di prima occupazione;
- nuovi codici CA, CB, CD e CE da inserire nel campo Annotazioni per evidenziare l’operato del sostituto d’imposta colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
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