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3) DECORRENZA DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA. (circolare 147/96)

Secondo i criteri  in atto, il quarto giorno di malattia, da cui spetta il    corrispondente trattamento economico previdenziale, viene computato  di massima dalla data di rilascio della relativa certificazione.
L’Istituto ammette, peraltro, la possibilita’ di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del  rilascio  della certificazione,  purche’  sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal….”.
Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della   malattia, e’ da collegare unicamente, come piu’ volte esplicitato, alla  facolta’, confermata da ultimo con D.P.R.  28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.
In relazione a quanto precede si chiarisce che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di  oltre  un  giorno  dalla  data di rilascio, essendo, nell’ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.
La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta    sulla certificazione  risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di giustificazione per assenza a visita di    controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale.

Nelle situazioni   sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare     come “non documentate” (e percio’ non indennizzabili). Di conseguenza, la decorrenza della validita’ del certificato, e percio’ della malattia indennizzabile, sara’ da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.
Tanto vale, oltre che, ovviamente, per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali, per i motivi sopra descritti, la continuita’ tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta.In tal caso, fermo restando il non riconoscimento,  ai fini dell’indennizzabilita’, delle giornate come sopra  individuate, il periodo di malattia potra’ invece essere ritenuto unico agli    altri  effetti (carenza, computo del 20  giorno) quando l’eventuale  interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi
a se’ stanti (v.circ. n. 4377 AGO del 6.8.1981).