Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata fissata all’1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali 1.
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
Il Direttore Generale
Nori