Il Senato ha approvato definitivamente gli emendamenti al testo del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “Decreto semplificazioni tributarie”) che è stato, quindi, convertito in legge.
Tra le modifiche introdotte si segnalano, in particolare, in relazione all’IMU:
- la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili di interesse storico e artistico;
- la “disapplicazione” della quota erariale del 50% per gli immobili:
- dei Comuni;
- ex IACP;
- cooperative edilizie;
- osseduti da residenti all’estero e da anziani ricoverati in strutture in lungodegenza purché non locati (per tali categorie il Comune può quindi prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta);
- esenzione IMU per i terreni dei Comuni montani o parzialmente montani;
- estensione alle società agricole delle agevolazioni previste, nella versione originaria della norma, solo per gli imprenditori agricoli a titolo principale.
Nuovi limiti dei debiti tributari, pignoramento dello stipendio, ecco nel dettaglio le principali novità:
- Notifica: una prima importante novità riguarda il “peso” della notifica. Fino ad oggi, infatti, per pignorare i crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi, Equitalia poteva semplicemente citare il datore di lavoro a comparire in Tribunale per dichiarare l’esistenza di un credito del debitore. D’ora in poi, invece, l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario, fino alla concorrenza del credito. Una procedura più snella, che eviterà al datore di lavoro di andare in Tribunale per fatti che non lo riguardano direttamente.
- Somme pignorabili: una seconda novità riguarda le somme pignorabili. In particolare, le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate da un privato creditore che abbia un titolo esecutivo o da un soggetto pubblico. Ad essere innovato è il pignoramento attraverso l’agente per la riscossione. Prima del decreto il limite al pignoramento era di un quinto dello stipendio. Dalla data di pubblicazione della legge le somme pignorabili non potranno eccedere il 10% per importi fino a 2.500 euro, e un settimo per importi tra i 2.500 euro e i 5.000 euro. Il decreto legge dice altresì che chi ha stipendi o salari superiori a 5.000 euro, potrà subire il pignoramento fino a un quinto dello stipendio.
- Esproprio immobiliare: una terza novità è invece concernente l’esproprio immobiliare per crediti riscuotibili, con vendita all’asta degli immobili se l’importo del credito per cui si procede supera complessivamente i 20 mila euro. Non sarà possibile procedere all’espropriazione se il valore del bene è inferiore a 20 mila euro. Per crediti inferiori a tale importo, non si può iscrivere ipoteca sull’immobile: una misura che punta a snellire l’attività esattoriale.