Messaggio INPS n. 2781 del 16/02/2012
Nel caso in cui la lavoratrice madre nel periodo di riferimento, ossia nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale che precede l’inizio del congedo parentale, abbia fruito di riposi per allattamento, la retribuzione spettante deve essere adeguata a quella che sarebbe stata percepita dall’interessata tramite l’individuazione un calcolo che determini il valore di una singola ora di retribuzione e che poi moltiplichi tale valore per le ore da prestare nella singola giornata in base al contratto di lavoro.