AGGIORNATA AL 22/11/2016
Dallo scorso 8 ottobre, dopo l’entrata in vigore del Dlgs n.185/16, i Consulenti del Lavoro sono stati inseriti tra i soggetti che possono inviare telematicamente le dimissioni per conto dei lavoratori. Per far fronte a questa nuova modalità la Fondazione Studi già nel mese di giugno ha predisposto una prima guida dedicata ai lavoratori utile sia per effettuare tutte le procedure in autonomia sia per rivolgersi ad un intermediario. La guida, aggiornata in seguito inserendo i Consulenti del Lavoro tra i soggetti abilitati, contiene le regole normative e di prassi su data decorrenza, preavviso, deroghe e tanto altro.
Alcune settimane fa, con una nuova guida dedicata ai Consulenti del Lavoro, si sono indicate passo dopo passo le modalità operative per gli iscritti che intendano effettuare, in qualità di intermediari, l’invio on line delle dimissioni per conto dei lavoratori.
Queste le precisazioni inserite nella guida relativamente alla firma digitale:
* Come “firmare” le dimissioni telematiche presentate da parte dei Consulenti del lavoro. L’art. 26 del d.lgs. n. 151/15, rinvia a un decreto del Ministero del Lavoro per la determinazione, tra l’altro, delle specifiche tecniche di trasmissione del modulo di dimissioni. Il decreto del Ministero del Lavoro è stato emanato il 15 dicembre 2015 e nell’allegato B, contiene la descrizione della procedura assistita, nel caso in cui il lavoratore scegliesse di avvalersi dei soggetti abilitati. In tale passaggio il decreto recita testualmente”…assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto… “. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, in merito alla necessità della firma digitale ha inoltrato un quesito al Ministero del lavoro il quale ha confermato quello che appare come un palese contrasto tra prassi e norma: i file di trasmissione possono essere presentati senza bisogno di firma digitale, questo nonostante la previsione normativa.
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