In vista delle ormai imminenti elezioni , si ritiene di ricordare la disciplina relativa ai permessi spettanti ai lavoratori incaricati di svolgere funzioni elettorali.
Preliminarmente ,sulla base di corrispondenti indicazioni degli organi istituzionali competenti ,si evidenzia quanto segue.
DATE ELEZIONI
Le elezioni politiche e regionali si terrano nelle seguenti date: 24 e 25 o febbraio 2013
ORARIO DI VOTAZIONE
Le operazioni di voto per le elezioni , dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 24 febbraio 2012 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 25 febnbrsaio
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni comunali, nel primo turno di votazione, verranno effettuate da lunedì 25 ferbbraio al termine delle operazioni di voto
INCOMBENZE COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI
Le incombenze dei componenti delle Sezioni elettorali( Presidente, scrutatori ed il segretario) cominciano prima delle operazioni di voto, posto che il segretario e gli scrutatori sono tenuti a presentarsi per l’insediamento del seggio e le operazioni di preparazione alle ore 16 di sabato 5 maggio ,mentre i Presidenti si devono recare presso le sedi dei seggi per controllare il corretto allestimento degli stessi e ricevere dai comuni il materiale necessario già nelle ore antimeridiane della stessa giornata di sabato .
PERMESSI AI LAVORATORI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DELLE SEZIONI ELETTORALI
Tutti coloro che saranno chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali si assenteranno dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, pertanto i datori di lavoro e/0 i delegati degli stessi si troveranno impegnati nella gestione delle assenze dei dipendenti impegnati nelle operazioni presso i seggi in conformita’ alle indicazioni seguenti.
Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).Infine anche per i volontari del servizio civile nominati alla carica di presidente o segretario di seggio,scrutatore, nonché rappresentante di lista spettano tanti giorni di permesso pari alla durata delle operazioni elettorali, come è previsto dal Dpcm 04/02/2009 che disciplina il rapporto tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale
.Essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”. In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della “voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale” (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.
In merito a quanto precede ,si osserva che:
– il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno ( Cass.19 settembre 2001 n. 11830 ,compreso il tempo utilizzato per portare le schede di votazione ai centri di raccolta,trattandosi di compito espletato dal Presidente con due scrutatori;
-il riposo compensativo della domenica,destinato al recupero della giornata destinata al riposo settimanale, va usufruito in un tempo il più possibile vicino alla conclusione delle operazioni elettorali ,mentre il sabato ,d’intesa con il datore di lavoro,potrà recuperarsi anche in tempi successivi-se le operazioni di scrutinio si protraggono in modo significativo oltre le ore 24 ,il giorno successivo è da considerarsi permesso retribuito, trattandosi di giorno feriale necessario per realizzare le funzioni elettorali .
CALCOLO DELLE COMPETENZE Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti. Nel caso di retribuzione fissa mensile, non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera. Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative, ma non prestate in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile. Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avrà optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, gli competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).
Infine si rappresenta che i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali per giustificare l’assenza dal lavoro devono presentare al proprio datore di lavoro la seguente documentazione :
-scrutatore : nomina del comune( ovvero in caso di urgente sostituzione del presidente del seggio),nonchè dichiarazione del presidente del seggio attestante la presenza al seggio con precisazione delle date e degli orari iniziali e finali;
-segretario : nomina e dichiarazione del presidente del seggio attestante la presenza al seggio con l’indicazione delle date e degli orari iniziali e finali;
– rappresentanti liste candidati i : attestazione del presidente del seggio circa l’esecuzione dell’incarico ricevuto dai rappresentanti con l’indicazione degli orari e dei giorni di partecipazione alle operazioni elettorali relative al seggio di appartenenza.
La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale ne’ a prelievo fiscale.In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali
PERMESSO LAVORATORI PER RECARSI A VOTARE
Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo successivo. E’ comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ed ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave). Solo il personale con rapporto a tempo indeterminato dei comparti pubblici può fruire, a tale scopo, dei permessi retribuiti previsti contrattualmente, se non ancora utilizzati.
PERMESSO RETRIBUITO DIPENDENTI PUBBLICI PER RECARSI A VOTARE NEL COMUNE DI RESIDENZA
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1957, n. 361, è previsto solo nell’ipotesi in cui il lavoratore risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni il quale, anche se abbia provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio. Qualora ricorra la predetta circostanza al lavoratore va riconosciuto il permesso retribuito per l’esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno: • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.