Arco temporale di non rilascio del Durc in presenza di cause ostative

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 33 dell’11 dicembre 2013, risponde al Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro sulla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al decreto del 24 ottobre 2007.

La Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.

L’eventuale sospensione del Durc e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

In presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il Durc utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, che va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 24 mesi.

Fonte: www.consulentidellavoro.it