L’INPS riepiloga i requisiti necessari ai fini della fruizione della riduzione contributiva per le imprese edili.
Il D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010 (cfr. ) ha confermato per l’anno 2010, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.

L’INPS fa presente che il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50 per cento – sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Le aliquote contributive da considerare sono in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2010. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” .

L’agevolazione:

– compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010;

– non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;

– è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 nonché da quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

I datori di lavoro del settore edile:

– devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;

– non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

I datori di lavoro, che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, devono rispettare il contratto collettivo e possedere i requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. In attesa che si attuino le necessarie sinergie con gli altri soggetti coinvolti, ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva, le aziende edili continueranno ad attestare – mediante autodichiarazione – l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. A tal fine, i datori di lavoro si avvarranno dell’apposita dichiarazione di responsabilità che – ove già non trasmessa – dovrà pervenire alla Sede INPS competente per territorio. Tale dichiarazione – avendo ad oggetto, peraltro, una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC – è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva.


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