L’INAIL, a seguito del rilascio del nuovo servizio telematico obbligatorio “Regolazione trimestri” per gli elenchi trimestrali dei facchini, fornisce ulteriori indicazioni operative in base ai quesiti più frequenti pervenuti.

A seguito della nota INAIL prot. 655 del 30.1.2012, relativa al rilascio del servizio telematico “regolazione trimestri” per gli elenchi trimestrali dei facchini, sono pervenute all’Istituto diversi quesiti.

Con la nota del 2.3.2012, l’Istituto ha pubblicato le FAQ pervenute, fornendo così ulteriori indicazioni.

L’INAIL in merito al quesito sul come comportarsi, al fine di calcolare correttamente la retribuzione effettiva giornaliera, nel caso in cui il socio facchino sia inquadrato contemporaneamente nel trimestre su due PAT differenti, fa presente che il premio speciale unitario non è compatibile con la registrazione di un facchino in più PAT, in quanto il premio è appunto unitario, vale a dire per persona e non è divisibile in base all’incidenza dell’attività lavorativa svolta eventualmente in diverse sedi dei lavori. La registrazione di un socio lavoratore contemporaneamente in più PAT/polizze, comporterebbe l’elaborazione e la richiesta di tanti premi speciali unitari per quante sono le PAT/polizze in cui il codice fiscale risulta registrato, quindi la cooperativa si troverebbe a versare per lo stesso socio lavoratore più premi speciali anziché un solo premio speciale unitario. Il versamento degli “ulteriori” premi speciali configura indebito, in quanto trattasi di somme non dovute in base alla normativa vigente. Pertanto il facchino non potrà che essere denunciato nell’ambito di un’unica PAT individuata dalla cooperativa.

Se il socio facchino è stato assunto a metà marzo 2012, per calcolare la retribuzione effettiva giornaliera, come occorre comportarsi? Il premio trimestrale è soggetto alla riduzione di tanti terzi in caso di ingresso e recesso del socio. Ne consegue che le misure di premio sono dovute a persona per trimestre o frazione di trimestre indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate e, quindi, anche un solo giorno di attività lavorativa svolta nell’arco del mese solare comporta il pagamento del mese per intero. La retribuzione/compenso mensile deve essere divisa per 26 giorni lavorativi o per 25 giorni lavorativi nel caso di parasubordinati.

Alla domanda se la variazione della percentuale part-time del socio facchino, nel corso del trimestre, è causa di “rottura del flusso”, l’INAIL risponde che, se per “rottura del flusso” si intende che occorre inviare due record per lo stesso facchino, deve essere inviato un unico record per trimestre. In caso di modifica della percentuale del part-time nel corso del trimestre, nel campo “Numero ore lavorate” debbono essere riportate le ore medie giornaliere lavorate nel trimestre medesimo, su base sessagesimale nel formato ore.minuti (h.mm).

 

[download id=”73″]