Come sapete, il 15-16 maggio prossimi si terranno le elezioni amministrative 2011 che, per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000, potrebbe comportare anche il turno di ballottaggio, in questo caso da tenersi il 29-30 maggio 2011. Fa eccezione la Regione Sicilia, che terrà le elezioni di primo turno il 29-30 maggio ed eventuale ballottaggio il 12-13 giugno 2011.

I comuni interessati al voto sono ben 1.344; fra questi, 31 capoluoghi di provincia.

Le città di più grandi dimensioni coinvolte nel voto saranno Milano, Napoli, Torino e Bologna.

Come sempre, alcune lavoratrici e lavoratori potranno essere chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali.

In questo caso, avranno diritto ai relativi permessi e compensi, come di seguito specificato.

Gli incarichi che danno diritto al lavoratore di assentarsi per permesso elettorale sono:

• presidente del seggio;

• scrutatore;

• segretario;

• rappresentante di lista o di gruppo;

• rappresentante dei partiti o gruppi;

• rappresentanti dei promotori di referendum.

TRATTAMENTO ECONOMICO

La legge considera a tutti gli effetti questi giorni di assenza dal lavoro come giorni di attività lavorativa effettivamente prestata.

Spettano, per ricompensare l’impegno profuso durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, specifiche quote di retribuzione aggiuntive al normale stipendio, nonché adeguati riposi compensativi.  Il legislatore infatti ha inteso – giustamente! – non penalizzare questo importante impegno civile.

Le giornate previste per le elezioni – come abbiamo visto – sono una domenica ed un lunedì, ma alcune operazioni di seggio sono previste anche per il sabato. Dunque, normalmente, due giorni non lavorativi per chi fa la settimana “corta” (il sabato e la domenica) ed uno lavorativo (il lunedì). Naturalmente vi possono essere casi specifici in cui il lunedì non è lavorativo (per esempio per determinate categorie di lavoratori o per chi abbia la settimana di 5 giorni con il sabato lavorativo: succede in alcune filiali).

Il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta), sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.

La Corte Costituzionale ha chiarito che il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse. Perciò, gli interessati avranno diritto a restare a casa e ad essere retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo).

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve, di norma, essere goduto subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

L’eventuale rinuncia al riposo sconta l’espressa accettazione del lavoratore.

Vediamo ora un esempio concreto di una Lavoratrice / Lavoratore con orario settimanale articolato da lunedì a venerdì.

I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:

Sabato: operazioni al seggio dalle 16.00 alle 18.00; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata di retribuzione normale.

Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure a una giornata retribuita.

Lunedì operazioni al seggio dalle 6,30 alle 15.00: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a otto ore (oppure a 1/26 se retribuito in misura fissa mensile) o a una giornata di riposo compensativo.

Poiché le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio il lunedì pomeriggio :

– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 del lunedì, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il martedì e mercoledì;

– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 del lunedì, il lavoratore non si recherà al lavoro il martedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno perciò il mercoledì e giovedì.

Qualora, invece, l’orario settimanale sia articolato da lunedì a sabato, la situazione che si creerebbe, sarebbe la seguente.

I giorni trascorsi al seggio si dovrebbero considerare come segue:

Sabato: operazioni al seggio dalle 16.00 alle 18.00; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata di retribuzione normale.

Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure a una giornata retribuita.

Lunedì operazioni al seggio dalle 6,30 alle 15.00: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a otto ore (oppure a 1/26 se retribuito in misura fissa mensile) o a una giornata di riposo compensativo.

Siccome le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio il lunedì a sera:

– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 del lunedì, il giorno di riposo compensativo spettante sarà il martedì;

– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 del lunedì, il lavoratore non si recherà al lavoro il martedì mantenendo il diritto alla retribuzione e il giorno di riposo compensativo spettante sarà quindi il mercoledì.

 COMPETENZE ECONOMICHE

Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti.

Nel caso di retribuzione fissa mensile (il caso dei bancari) non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera.

Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative, ma non prestate in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile.

Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avesse optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, gli competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal Presiedente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.

La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.

E’ appena il caso di ricordare che sia sotto il profilo fiscale che previdenziale, ogni emolumento erogato segue gli stessi canali della retribuzione ordinaria (quindi assoggettamento a contribuzione e prelievo fiscale).

(fonte: C.d.L.)