Fra i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali e che hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni sono compresi, oltre al presidente, segretario e scrutatori, anche i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati.

Le giornate non lavorative o festive devono essere compensate con altrettante quote della normale retribuzione (pari cioè ad una giornata di retribuzione) o in alternativa con giornate di riposo compensativo.
Le giornate lavorative devono essere retribuite con la normale retribuzione: non devono, quindi, essere né recuperate con altrettante giornate di permesso né compensate con quote retributive giornaliere in aggiunta alla normale retribuzione.
Non deve, inoltre, essere riconosciuto, in assenza di specifiche disposizioni di legge, alcun compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, in relazione all’attività svolta presso il seggio.
I lavoratori interessati sono tenuti a produrre, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l’attestato, firmato dal presidente, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura. Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione potrà essere vistata dal vice-presidente.
Ai lavoratori che debbono votare in comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le imprese, ai fini di consentire l’esercizio del voto, prenderanno in considerazione le richieste di permesso che siano avanzate allo scopo predetto, naturalmente nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Fermo restando che per i permessi di cui trattasi nessun particolare trattamento retributivo è contrattualmente dovuto, le imprese potranno esaminare le eventuali richieste che siano avanzate dagli interessati per l’imputazione in conto ferie dei permessi concessi al riguardo, ovvero per il recupero delle ore di lavoro così perdute.
Permessi elettorali e cassa integrazione
Confindustria ha fornito alcuni chiarimenti sulla questione relativa alla coincidenza tra l’intervento della cassa integrazione guadagni e la richiesta di “permessi” per svolgere le operazioni elettorali.
La norma di legge (art. 119 del TU del 1957, come modificato dall’art. 11 della l. n. 53 del 1990), prevede che, in occasione delle consultazioni elettorali, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
La norma precisa, altresì, che i giorni di assenza dal lavoro, compresi nel periodo, vanno considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Inoltre il legislatore, (con legge n. 69 del 1992, articolo 1, comma 1) ha chiarito che per i lavoratori con diritto ad assentarsi dal lavoro per l’adempimento delle funzioni elettorali, è altresì riconosciuto il diritto a percepire specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile ovvero a fruire di riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Entrambe le previsioni relative ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, così come lo stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.
Queste condizioni, appunto, non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendalmente in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa integrazione guadagni.
Pertanto, secondo Confindustria, qualora la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.
Infine, Confindustria ha chiarito che, per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l’attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall’INPS equiparata al lavoro

Esempi:
Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:
Sabato: operazioni al seggio dalle 16.00 alle 18.00; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata (e non a due quote orarie) di retribuzione normale.
Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure a una giornata retribuita.
Lunedì operazioni al seggio dalle 6,30 alle 15.00: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a otto ore (oppure a 1/26 se retribuito in misura fissa mensile) o a una giornata di riposo compensativo.
Poiché le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio il lunedì pomeriggio :
– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 del lunedì, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e mercoledì;
– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 del lunedì, il lavoratore non si recherà al lavoro il martedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il mercoledì e giovedì.
Orario settimanale articolato da lunedì a sabato
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:
Sabato: operazioni al seggio : operazioni al seggio dalle 16.00 alle 18.00; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata (e non a due quote orarie) di retribuzione normale.
Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure a una giornata retribuita.
Lunedì operazioni al seggio dalle 6,30 alle 15.00: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a otto ore (oppure a 1/26 se retribuito in misura fissa mensile) o a una giornata di riposo compensativo.
Poiché le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio il lunedì a sera:
– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 del lunedì, il giorno di riposo compensativo spettante sarà il martedì;
– nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 del lunedì, il lavoratore non si
recherà al lavoro il martedì mantenendo il diritto alla retribuzione e il giorno di riposo
compensativo spettante sarà quindi il mercoledì;
CALCOLO DELLE COMPETENZE
Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera.
Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative, ma non prestate in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile.
Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avrà optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, gli competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).

Esempi
Ipotizziamo un lavoratore con paga fissa mensile ed orario di lavoro distribuito su cinque giorni, da lunedì al venerdì. Il lavoratore è stato impegnato al seggio da venerdì a lunedì fino alle sette della sera. L’azienda applica il CCNL del settore metalmeccanico e corrisponde al lavoratore una retribuzione lorda di € 1306,81. In questo caso, il lavoratore avrà diritto alla normale retribuzione mensile fissa e vedrà coperte di conseguenza , attraverso il mancato computo delle assenze, le due giornate lavorative in cui non ha prestato l’attività (il lunedì e venerdì). Avrà inoltre diritto a due quote di retribuzione giornaliera per le giornate di sabato e domenica che non erano lavorative. Per tali giornate, quindi, occorrerà calcolare la retribuzione giornaliera secondo quanto previsto dal CCNL: 1306,81/26=50,26.
Naturalmente nel nostro caso il lavoratore non ha optato per il riposo compensativo. Se ciò fosse avvenuto al lavoratore non andavano retribuite le giornate di sabato e domenica.
Partiamo dall’esempio di prima, ma ipotizziamo che il lavoratore sia retribuito il relazione alle ore prestate.
Al lavoratore andranno calcolate le competenze per le ore di mancata prestazione nelle giornate di lunedì e martedì. Quindi, 16 ore per la paga oraria. La paga oraria è pari a quella mensile diviso il coefficiente previsto dal CCNL, ovvero 1306,81/173= 7,5538. A ciò andranno aggiunte due quote di retribuzione giornaliera calcolate come nell’esempio precedente.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE
I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal Presiedente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE
I compensi corrisposti ai lavoratori per le  giornate di partecipazione ai seggi sono assoggettati sia a contribuzione previdenziale piena, sia a prelievo fiscale.