Siglato, il 14/6/2012, tra FEDERFARMA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS UIL l’accordo sull’apprendistato professionalizzante contenente le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 167 del 2011, per i dipendenti da farmacie private.

In considerazione del fatto che il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall’art. 7, comma 7 del D.Lgs. n. 167/2011, le Parti hanno ritenuto opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico sull’apprendistato professionalizzante.

Di seguito i punti fondamentali

Periodo di prova
L’assunzione dell’apprendista deve avvenire con un periodo di prova non superiore alla durata stabilita dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione.

Durata
La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni per le figure professionali del II, III, IV livello e per il farmacista collaboratore (I livello).

Inquadramento
L’apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del CCNL del 26/5/2009 e riportato nella seguente tabella:

 
  LIVELLO DI INGRESSO (DAL 1° AL 12°MESE) LIVELLO DI INTERMEDIO (DAL 13°AL 36° MESE)   LIVELLO DI USCITA
Farmacista 1 1 1
Commesso 6 5 4
Magazziniere 6 5 4
Contabile 6 5 4

Preavviso

Le parti possono recedere il contratto dando un preavviso di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Formazione
La formazione tecnico professionale e specialistica non può essere inferiore a:
– 66 ore medie annue per il Farmacista collaboratore
– 46 ore medie annue per il Magazziniere e Contabile d’ordine
– 56 ore medie annue per il Commesso
Malattia
La malattia, l’infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
In ogni caso, all’apprendista spetta lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i lavoratori qualificati.

Somma dei periodi di apprendistato
La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima 36 mesi. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all’atto dell’assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.

Previdenza integrativa
Agli apprendisti è garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.

Clausole di assunzione
Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà precedere per I dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale.