Siglato il 23/3/2016, tra l’AGCI-AGRITAL, la LEGACOOP-AGROALIMENTARE, la FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL 5/12/2012 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 30/11/2015.
Il presente contratto unico decorre dall’1/12/2015 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/11/2019.
Seguono gli aumenti retributivi secondo le rispettive decorrenze:
Livello | Dall’1/1/2016 | Dall’1/10/2016 | Dall’1/10/2017 | Dall1/10/2018 | Dall’1/9/2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 S | 33,58 | 25,18 | 33,58 | 41,97 | 41,97 |
1 | 29,20 | 21,90 | 29,20 | 36,50 | 36,50 |
2 | 24,09 | 18,07 | 24,09 | 30,11 | 30,11 |
3 A | 21,17 | 15,88 | 21,17 | 26,46 | 26,46 |
3 | 18,98 | 14,23 | 18,98 | 23,72 | 23,72 |
4 | 17,52 | 13,14 | 17,52 | 21,90 | 21,90 |
5 | 16,06 | 12,04 | 16,06 | 20,07 | 20,07 |
6 | 14,60 | 10,95 | 14,60 | 18,25 | 18,25 |
Seguono i minimi tabellari mensili secondo le rispettive decorrenze:
Livello | Dall’1/1/2016 | Dall’1/10/2016 | Dall’1/10/2017 | Dall’1/10/2018 | Dall’1/9/2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 S | 2.193,33 | 2.218,51 | 2.252,09 | 2.294,06 | 2.336,03 |
1 | 1.907,23 | 1.929,12 | 1.958,32 | 1.994,82 | 2.031,31 |
2 | 1.573,49 | 1.591,55 | 1.615,64 | 1.645,75 | 1.675,86 |
3 A | 1.382,76 | 1.398.63 | 1.419,80 | 1.446,26 | 1.472,72 |
3 | 1.239,73 | 1.253,96 | 1.272,94 | 1.296,66 | 1.320,39 |
4 | 1.144,35 | 1.157,49 | 1.175,01 | 1.196,90 | 1.218,80 |
5 | 1.049,00 | 1.061,04 | 1.077,10 | 1.097,17 | 1.117,25 |
6 | 953,65 | 964,60 | 979,20 | 997,44 | 1.015,69 |
VIAGGIATORI O PIAZZISTI: seguono gli aumenti retributivi secondo le rispettive decorrenze:
Livello | Dall’1/1/2016 | Dall’1/10/2016 | Dall’1/10/2017 | Dall’1/10/2018 | Dall’1/9/2019 |
---|---|---|---|---|---|
I | 24,09 | 18,07 | 24,09 | 30,11 | 33,11 |
II | 18,98 | 14,23 | 18,98 | 23,72 | 23,72 |
VIAGGIATORI O PIAZZISTI: seguono i minimi tabellari mensili secondo le rispettive decorrenze:
Livello | Dall’1/1/2016 | Dall’1/10/2016 | Dall’1/10/2017 | Dall’1/10/2018 | Dall’1/9/2019 |
---|---|---|---|---|---|
I | 1.573,49 | 1.591,55 | 1.615,64 | 1.645,75 | 1.675,86 |
II | 1.239,73 | 1.253,96 | 1.272,94 | 1.296,66 | 1.320,39 |
Gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 saranno corrisposti unitamente alla busta paga relativa al mese di aprile 2016.
Elemento di garanzia retributiva
A far data dall’1/1/2016, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:
Livello | Parametro | Importo |
---|---|---|
1°A | 230 | 40,29 |
1° | 200 | 35,03 |
2° | 165 | 28,90 |
3°A | 145 | 25,40 |
3° | 130 | 22,78 |
4° | 120 | 21,02 |
5° | 110 | 19,27 |
6° | 100 | 17,52 |
Ente bilaterale di settore
Le Parti concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dall’1/1/2013 e sino al 31/12/2019, di 1 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Filcoop) che confluiranno su apposita sezione separata contabile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti in seno al CdA.
Disciplina del rapporto a tempo determinato
Le Parti convengono che non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi.
Per i contratti a termine opera il limite di legge dei 36 mesi, con le esclusioni previste dal predetto decreto legislativo, o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva.
Il limite di utilizzo dei contratti a tempo determinato in tutti i casi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale è fissato al 25% – da calcolarsi come media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
La modalità di computo in termini di media nell’arco dell’anno (1° gennaio – 31 dicembre) opera dall’anno 2016 assumendo come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31/12/2015.
Le parti convengono che la previsione concernente il rispetto del limite percentuale del 14% contenuta nel precedente CCNL sottoscritto il 5/12/2012, trova applicazione solo per i rapporti di lavoro a termine instaurati antecedentemente al 21/3/2014 (data di entrata in vigore della Legge 78/2014).
Lavoro a tempo parziale
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale.
L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità fino al limite del 7% del personale in forza a tempo pieno alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Assistenza sanitaria integrativa
A far data dall’1/6/2020 il finanziamento al Fondo Filcoop Sanitario potrà essere implementato con ulteriori 2,00 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.