L’Inps, con il messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’operatività del Fondo di integrazione salariale, facendo seguito alle modifiche in materia introdotte dalla L. n. 205/2017.
In particolare, si ricorda che il predetto provvedimento ha disposto che il limite massimo di accesso alle prestazioni del fondo (c.d. tetto aziendale) è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fis in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (comunque nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo).
Il messaggio fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito alla durata massima complessiva delle prestazioni per ciascuna unità produttiva, precisando che, ai fini del calcolo della stessa, la durata dell’assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.
Da ultimo, con riferimento alla modalità di presentazione della domanda con ticket, si fa presente che il ticket stesso deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. Pertanto, il ticket non deve essere richiesto tramite l’applicativo “Gestione ticket”.
[gview file=”https://www.sospaghe.it/wp/wp-content/uploads/2018/04/Messaggio-numero-1403-del-29-03-2018_Allegato-n-1.pdf”]