L’INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l’ambito di applicazione e fornendo ulteriori chiarimenti applicativi.

Con circolare n. 100 del 2 settembre 2014 e con messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 sono state fornite indicazioni in merito alla istituzione del Fondo di solidarietà residuale – avvenuta con decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 – e alla relativa disciplina di finanziamento.

In merito alla definizione di particolari aspetti inerenti l’ambito di applicazione del citato Fondo l’Istituto ha chiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha precisato[1] quanto segue.

1) Settori esclusi in conseguenza della costituzione Fondo di solidarietà ex articolo 3, commi 4 e 14, Legge n. 92/2012.

Le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari – con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale, sono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, per tali settori alla data del 1° gennaio 2014 risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012.

Pertanto, la tabella indicata nel messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 è da intendersi modificata, in conseguenza all’esclusione delle imprese classificate con CSC 1.15.01 (in presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03.

Inoltre, il Ministero vigilante ha comunicato che sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà per il settore del lavoro in somministrazione. Ne consegue l’esclusione di tale settore dal versamento al Fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014, per il personale somministrato.

In conseguenza, sono escluse dal campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice di Autorizzazione 9A.

Al riguardo, il Ministero ha precisato che, per tale specifico ambito, qualora non si addivenisse al completamento dell’iter per l’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 16 della Legge n. 92/2012, l’Istituto dovrà procedere al recupero dei contributi da versare al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2014.

Rimane, invece, l’obbligo nei riguardi del Fondo di solidarietà residuale con riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura (posizioni con CSC 70708 senza 9A).

Con riferimento al requisito occupazionale (più di 15 dipendenti nel semestre precedente), previsto dall’articolo 3, comma 19, della legge 92/2012, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità di inserire nelle citate posizioni il previsto codice di autorizzazione 2C, ricorrendone i presupposti.

2) Settori Credito e Credito cooperativo.

Con riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà istituti per i settori del Credito e del Credito Cooperativo è stato rappresentato che i decreti n. 83486/2014 e n. 82761/2014 hanno determinato l’adeguamento dei Fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996 alle norme di cui all’articolo 3 della Legge n. 92/2012, senza mutare l’ambito di applicazione. Sono, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese classificate con c.s.c. 6.01.01 e 6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e “3F”, in presenza del requisito dimensionale.

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Si forniscono, inoltre, le seguenti ulteriori indicazioni.

Al presente messaggio viene allegata una nuova tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce la tabella allegata al messaggio n. 6897/2014. Si evidenzia che il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L’Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo e amministrativo di riferimento.

Si ricorda che tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono l’attribuzione del codice di autorizzazione “0J”, a prescindere dal requisito dimensionale. L’obbligo contributivo insorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale media del semestre precedente.

Con riferimento alle imprese classificate con c.s.c. 6.02.01, si rileva che il decreto n. 78459/2014 ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le imprese di assicurazione a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

Sono, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese, con più di quindici dipendenti nel semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “2V”.

Si rende noto che, nel rispetto delle previsioni normative e delle istruzioni di cui al punto n. 3.1 della circolare n. 100/2014, l’Istituto ha provveduto, in via centralizzata, all’attribuzione del codice “0J” (Fondo residuale) anche alle imprese classificate nel settore “2”, con codice di autorizzazione “0V” (Azienda non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001).

Ulteriori verifiche relative alle imprese classificate nel settore “2” e prive del codice di autorizzazione “0V” dovranno essere richieste dall’azienda alla sede territoriale competente.

Le imprese classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità.

Si ribadisce che le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.
A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente i codici “0J” e “2C”.

Si conferma, altresì, che, nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

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Con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio – settembre 2014, si rappresenta che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile del versamento all’Inps anche della quota a carico del lavoratore.
Ne consegue che l’eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’obbligo contributivo.

Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio – settembre 2014, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014 devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>.

Il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01.

La procedura di iscrizione automatizzata dei datori di lavoro verrà aggiornata secondo le indicazioni del messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014 e del presente messaggio.

Le sedi territoriali sono invitate ad effettuare le opportune verifiche sugli inquadramenti avvenuti dalla data del 1° settembre 2014, alla data di pubblicazione del presente messaggio.

Per le attività non suscettibili di inquadramento automatizzato – sia per la specificità delle stesse, sia per necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’attività con dipendenti – la valutazione in merito all’attribuzione del CA “0J” deve essere effettuata dalla sede INPS di competenza al momento dell’attribuzione del corretto inquadramento previdenziale.

Le sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza degli inquadramenti previdenziali per le matricole cessate in caso di riattivazione.

Con esclusivo riferimento alle aziende che in conseguenza delle indicazioni fornite nel presente messaggio, di cui la tabella allegata costituisce parte integrante, si vedranno attribuito il codice “0J” soltanto nel corso del corrente mese di novembre, allo scopo di consentire l’aggiornamento dei relativi sistemi di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari per l’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi in discorso, vengono dettate le seguenti istruzioni:

a. gli adempimenti informativi afferenti al contributo di competenza ottobre 2014 saranno effettuati, attraverso la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Pertanto, con il flusso Uniemens di novembre 2014 saranno rese note le informazioni (retribuzione imponibile e contributo al fondo residuale) relative al complessivo periodo gennaio-ottobre 2014. Con riferimento agli emolumenti afferenti alle competenze a decorrere da novembre 2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell’aliquota complessiva che, anche per le aziende di cui si tratta, comprenderà il contributo al Fondo di solidarietà residuale;

b. il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre 2014 sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. A partire dalla contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà residuale relativa a novembre 2014 valgono le regole ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo adempimento degli obblighi contributivi.

Messaggio numero 8673 del 12-11-2014_Allegato n 1