Con Interpello n. 25 del 22 luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta ad uno specifico quesito avanzato da CGIL, CISL e UIL. In particolare il quesito verte sulla possibilità per la contrattazione collettiva di secondo livello di disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria come previsto dall’articolo 31, comma 1bis del D.Lgs n. 151/2001 come introdotto dall’ articolo 1, comma 339 della Legge n. 228/2012.
Il Ministero del Lavoro, ricordando che la norma si riferisce genericamente alla contrattazione collettiva di “settore”, ritiene che non vi siano impedimenti ad interpretare la norma nel senso che la contrattazione collettiva di riferimento non debba essere solo quella di livello nazionale ma anche quella di secondo livello.