L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 175/2014, stabilisce che i sostituti d’imposta, dall’1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d’imposta al sostituito, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24.
Ecco, quindi, confezionati, tre codici su misura:
- “1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
- “3796” (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
- “3797” (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale).
Nel dettaglio, detto che l’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
- il “1631”, nella sezione “Erario”
- il “3796”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome”
- il “3797”, nella sezione “Imu e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del comune di riferimento (vedi “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”).
Di conseguenza, chiarisce la risoluzione, non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici:
- “4731” (Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta)
- “3803” (addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale)
- “3846” (addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo).
Per recuperare le eccedenze versate
Invece, per compensare tramite F24 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Dlgs 175/2014) le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, questi i nuovi codici tributo:
- “1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati)
- “1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
- “1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi)
- “1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)
- “1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).
Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
- i primi tre (“1627”, “1628” e “1629”), nella sezione “Erario”
- il “1669”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione (vedi tabella)
- il “1671”, nella sezione “Imu e altri tributi locali ”, insieme al codice catastale identificativo del comune (vedi tabella).
Anche in questo caso, le nuove codifiche prendono “parzialmente” il posto di altre; così, non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “importi a debito versati” i codici tributo: “1102”, “1103”, “1680″, “1706”, “1707, “1710”, “1711” “1713”, “3802, “3848”, “8111, “8112”.
Per compensare i crediti riconosciuti
Questi, infine, i codici tributo per consentire di compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell’ordine, “1632”, “1633” e “1634”.
Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento”, va quello d’imposta cui si riferisce il credito.
Calma piatta per altri codici
La risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici tributo:
- 4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione 92/1999
- 6781, 6782 e 6783, istituiti con la risoluzione 9/2005, per compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.
E per finire…
Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d’imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici” (vedi circolare 20/2001).
Confermato poi, per quanto riguarda la decorrenza, quanto precisato dalla circolare 31/2014 e cioè che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dall’1 gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di compentenza dell’anno d’imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure.