La legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che il versamento dei contributi previdenziali, effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso da quello effettivamente creditore, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. L’ente previdenziale che ha ricevuto il pagamento deve pertanto provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza l’aggiunta di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
La circolare INPS 9 marzo 2018, n. 45 individua l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo 116, comma 20 della suddetta legge e fornisce indicazioni operative per tutti gli enti previdenziali pubblici. Vengono individuate, inoltre, le disposizioni in merito agli obblighi contributivi dei liberi professionisti e fornite indicazioni sulla richiesta di trasferimento della contribuzione indebitamente versata alla Gestione Separata.
FONTE: INPS