L’INPS, nel Messaggio 8 giugno 2011 n. 12440, comunica la propria competenza ad erogare l’indennità economica a titolo di congedo straordinario per assistere familiari con handicap grave anche con riferimento ai giornalisti; pertanto dal 30 aprile 2011 cessa la competenza in materia da parte dell’INPGI.
Dal 1° maggio 2011, la richiesta di autorizzazione per i periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, deve essere presentata all’INPS, cui deve essere inoltrata nuova domanda anche per i periodi di congedo successivi al 30 aprile 2011, anche se già precedentemente autorizzati dall’INPGI; diversamente l’accredito della contribuzione figurativa rimane in capo all’INPGI.