Il dipendente che esce dal lavoro in anticipo sull’orario dovuto e che altera il foglio delle presenze non può essere licenziato in qualsiasi circostanza. È quanto emerge dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 5019 del 1° marzo 2011.
La Corte individua alcuni parametri per valutare il comportamento del lavoratore che si allontana dal lavoro prima del termine dell’orario d’ufficio: la condotta obiettiva, la portata soggettiva in relazione alle circostanze, i motivi e “l’intensità dell’evento volitivo”.
Nel caso in questione la Corte ha ritenuto che il licenziamento andasse escluso alla luce di alcuni elementi favorevoli al lavoratore ed in primo luogo l’espletamento delle operazioni che gli erano state affidate, nonché l’abbandono del posto di lavoro in anticipo di soli pochi minuti.