Scadenza in calendario anche per chi, costituitosi nel 2014, ha scelto di sorvolare l’acconto e di versare l’imposta in un’unica soluzione. Per il versamento, fornirsi di F24

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I datori di lavoro hanno tempo fino a martedì 16 febbraio per versare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate, nello scorso anno, dai loro dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate nelle casse dell’azienda alla data del 31 dicembre 2014. Dal 2015 l’aliquota è del 17%, non è, quindi, più applicabile la precedente dell’11 per cento.

Il meccanismo di incremento del fondo è previsto dall’articolo 2120 del codice civile secondo cui, ogni 31 dicembre, il valore del fondo messo da parte (con esclusione della quota maturata nell’anno stesso) va aggiornato aggiungendo un coefficiente composito, costituito dal tasso fisso dell’1,5% e da una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. In caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, l’indice Istat è quello del mese di interruzione della prestazione.
In pratica, è su questa maggiorazione che va pagata la sostitutiva dell’imposta sui redditi.

Due round salvo eccezioni
Con la prossima scadenza del 16 febbraio chiude, quindi, il capitolo 2015 dell’imposta sulla rivalutazione annuale del Tfr. L’adempimento prevede, infatti, due appuntamenti in cassa: il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Quantificare la prossima rata in scadenza è facile: basta fare la differenza tra l’imposta complessiva e l’anticipo corrisposto a dicembre (con metodo storico o previsionale).

Come sempre, esistono delle eccezioni e così ricordiamo, ad esempio, che l’adempimento non riguarda enti e aziende i cui dipendenti hanno aderito a forme pensionistiche complementari, ipotesi in cui il Tfr accantonato dai lavoratori confluisce interamente nei fondi pensione.
Non sono tenuti al pagamento della sostitutiva, inoltre, i datori di lavoro non sostituti d’imposta, come, ad esempio, coloro che si avvalgono della collaborazione di colf, badanti e baby sitter (in tal caso, sono i dipendenti stessi a indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di corresponsione del Tfr la somma percepita e a pagarvi un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di acconto).
Per il momento, inoltre, nessuna rivalutazione e, di conseguenza, nessuna tassazione per il sostituto costituito nell’anno di riferimento del tributo e, quindi, nel 2015.
L’appuntamento interessa, invece, i “nati” nel 2014, che hanno scelto di saltare, come consentito dalla disciplina, l’anticipo di dicembre, optando per il versamento in un’unica soluzione, nel termine fissato per il saldo.

Per il versamento, munirsi di F24
Il versamento deve essere effettuato tramite F24 e “1713” è il codice tributo da indicare nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
La sostitutiva può essere pagata anche compensando con eventuali crediti tributari e contributivi, compreso quello derivante dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge 662/1996). In quest’ultimo caso, il credito è utilizzabile fino all’“azzeramento” della sostitutiva dovuta, senza che l’importo rilevi per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Anna Maria Badiali sui fiscooggi.it