Scade domani il tempo a disposizione dei datori di lavoro tenuti a effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, al netto dell’acconto di dicembre, utilizzando il modello F24.

Secondo e ultimo appuntamento per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti nello scorso anno. L’ultimo giorno utile per il saldo è giovedì 16 febbraio. Il termine è valido anche per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di versare il tributo in unica soluzione.
L’adempimento è a carico dei sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici, che dovranno pagare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, relativa alle rivalutazioni dei fondi per il Tfr con riferimento all’anno 2016, nella misura del 17% (applicabile alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in luogo della precedente aliquota dell’11%, a seguito della modifica apportata all’articolo 11 del Dlgs 47/2000 dall’articolo 1 della legge 190/2014, la Stabilità 2015).

La rivalutazione del Tfr

L’articolo 2120 del codice civile prevede che il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,5% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. È su questa maggiorazione che va pagata la sostitutiva dell’imposta sui redditi.
Il tributo non è dovuto dalle imprese di nuova costituzione nell’anno iniziale, in quanto assente la rivalutazione del Tfr.

Come avviene la rivalutazione

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al termine del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, l’indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta l’interruzione o, per le cessazioni avvenute entro il giorno 14, quello del mese precedente.

Quando il Tfr resta in azienda e quando no

Il versamento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il Tfr sia mantenuto in azienda o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se lo destina al Fondo tesoreria dell’Inps. In questo caso, la base di calcolo dell’imposta non cambia: la rivalutazione, infatti, va calcolata sia sul fondo Tfr accantonato in azienda che su quello versato al Fondo di Tesoreria Inps.
Invece, se il dipendente decide di aderire a forme pensionistiche complementari, il sostituto d’imposta non è tenuto a versare imposta sostitutiva, in quanto il lavoratore è privo di Tfr, che è destinato per intero al fondo pensione.
Niente sostitutiva, inoltre, per i datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta (è il caso, ad esempio, di chi ha alle dipendenze colf, badanti, baby sitter); saranno gli stessi lavoratori a inserire la somma percepita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il Tfr è corrisposto, versando un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di acconto.

Come effettuare il versamento

Il versamento del saldo deve essere effettuato tramite F24, indicando nella sezione “erario” del modello di pagamento il codice tributo “1713” , in corrispondenza degli “importi a debito versati”. È possibile la compensazione con eventuali crediti maturati.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva – come disposto dall’articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs 47/2000 – è anche possibile usufruire del credito derivante dall’anticipo d’imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall’articolo 3, comma 213, legge 662/1996. Tale importo può essere utilizzato fino all’azzeramento dell’imposta sostitutiva dovuta e non concorre alla determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Casi particolari

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti,
gli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva sono adempiuti:

dagli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell’operazione.
Invece, in presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:

dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.

Clementina Capone su fiscooggi.it