L’INPS, nella Circolare n. 55 del 23 marzo 2011, prevede che entro il 15 aprile 2011 le imprese agricole colpite da calamità devono dichiarare lo “stato calamitoso” per rendere possibili gli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2010. Ladichiarazione di calamità deve essere trasmessa, direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati per via telematica (i piccoli coloni e compartecipanti familiari devono presentare istanza cartacea).
Il beneficio mira ad integrare a fini previdenziali e assistenziali il numero di giornate necessario per raggiungere le giornate lavorative effettivamente svolte nel corso dell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici presso il medesimo imprenditore. L’INPS precisa che il lavoratore deve essere stato impiegato per almeno 5 giornate presso un’azienda agricola.
Possono godere dei benefici i lavoratori le cui aziende abbiano fruito degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale e che si collocano entro un’area dichiarata calamitata.