La prima addizionale sui premi Inail destinata al finanziamento del nuovo fondo vittime amianto va versata entro il prossimo 18 luglio. Riguarda gli anni 2008 e 2009 ed è pari all’1,44%. Lo spiega, tra l’altro, l’istituto assicuratore nella nota protocollo n. 4449/2011.
L’addizionale è dovuta per il nuovo fondo previsto dalla legge n. 244/2007 (protocollo Welfare) che disciplina l’erogazione di una prestazione aggiuntiva alla rendita Inail. E’ pari all’1,44% (0,03% per le lavorazioni soggette all’ex Ipsema) per gli anni 2008 e 2009 e all’1,07% (0,02% per l’ex Ipsema) a partire dal 2010. Nella circolare n. 32/2011 (si veda ItaliaOggi del 7 maggio), l’Inail ha spiegato che l’addizionale va versato in sede di autoliquidazione a partire dal 2012, e che per gli arretrati, invece, avrebbe provveduto a richiedere il pagamento. Ciò sta avvenendo in questi giorni, informa la nota Inail in esame, con riferimento agli anni 2008 e 2009. In particolare, l’istituto comunica che sono in corso di elaborazione le richieste di addizionale che saranno inviate alle imprese interessate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, portando come scadenza di pagamento la data del 18 luglio prossimo. L’addizionale, spiega l’Inail, si applica ai premi ordinari, ai premi evasi e ai premi supplementari per silicosi/asbestosi, al netto dell’Anmil; non si applica invece ai premi speciali artigiani e agli altri premi speciali (Pat speciali). Per gli anni 2008 e 2009 l’addizionale è pari l’1,44%; tuttavia, precisa l’Inail, dalla prima elaborazione sono escluse le addizionali inferiori ad euro 2,58 che verranno richieste con successiva elaborazione, assieme alla quota di addizionale relativa agli anni 2010 e 2011.
L’Inail spiega ancora che in caso di nuovo rapporto assicurativo, nuova Pat o nuova voce di rischio, soggetta ad addizionale amianto, con inizio attività compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, il premio calcolato in consuntivo o pregresso è comprensivo dell’addizionale Fondo amianto.
Infine, l’istituto assicuratore ricorda che anche il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per il Fondo amianto comporta l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.
Fonte: ItaliaOggi