Organo: INAIL – PRESIDENTE
Documento: DETPRES n. 61 del 1° marzo 2013
Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza). Art. 1 comma 60. Riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti. Annualità 2008/2009/2010. 

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella Legge n.122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;

vista la relazione del Direttore Generale del 27 febbraio 2013;

visto l’art. 1, comma 60, della Legge n.247 del 24 dicembre 2007 in base al quale “Ai fini di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’INAIL applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui”;

considerato che la predetta riduzione è concessa alle imprese agricole che, attive da almeno un biennio, a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i.;

preso atto che per le annualità pregresse 2008, 2009, 2010, trattandosi di annualità già trascorse, non è possibile procedere all’assentimento dello sconto seguendo il criterio della proposizione dell’istanza di ammissione al beneficio;

viste le note del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24.05.2011 n. 9314 e del 20.09.2012 n. 13330, con le quali il citato Dicastero ha condiviso i criteri e i meccanismi di concessione del beneficio individuati dall’Istituto d’intesa con l’Inps;

tenuto conto che, con riferimento alle predette annualità pregresse, si è deciso, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di procedere all’assegnazione d’ufficio della riduzione di che trattasi alle aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente l’annualità di interesse, ferme rimanendo le verifiche successive con riferimento agli altri requisiti;

considerato che con propria determinazione n. 113 del 15.11.2012 è stata fissata in misura pari al 16,15% la riduzione dei contributi Inail dovuti dalle imprese agricole per il 2011, rinviandosi a successiva determina il calcolo della percentuale per le annualità 2008, 2009 e 2010;

ritenuto, in considerazione del concreto trasferimento all’Istituto da parte del predetto Dicastero dei fondi necessari a copertura delle riduzioni per le annualità 2008/2009/2010, di poter procedere al calcolo delle percentuali di riduzione per tali annualità;

vista la scheda tecnica della Consulenza statistico attuariale, allegata alla citata relazione del Direttore Generale, con la quale la percentuale della riduzione, da applicarsi per il 2008, il 2009 ed il 2010, viene determinata in misura pari rispettivamente al 18,73% per il 2008, al 17,42% per il 2009, ed al 16,93% per il 2010, dell’importo dei contributi Inail dovuti dalle aziende agricole per ciascuna delle suddette annualità,

DETERMINA

di fissare, per gli anni 2008/2009/2010, la riduzione dei contributi Inail dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente l’annualità cui si riferisce, lo sconto nelle seguenti misure:

  • 18,73% per il 2008
  • 17,42% per il 2009
  • 16,93% per il 2010

f.to Prof. Massimo DE FELICE