L’Inail ha reso noti i valori relativi ai premi ordinari e i premi speciali unitari. A seguire una sintesi dei passaggi salienti della circolare:
a) Premi ordinari
Minimale di retribuzione giornalieri: i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l’anno 2013 sono stati adeguati, ove inferiori, a € 47,07 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2013, pari a € 495,43 mensili).
Minimale contributivo e minimale di rendita: il minimale di €. 47,07 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (uguale a €. 51,72), poiché l’uno prescinde dall’altro.
L’Inail passa poi in rassegna le categorie di lavoratori/erogazioni che sono escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero.
Retribuzioni convenzionali: il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’ anno 2013, a € 26,15. Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
L’Inail elabora una tabella che riporta i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.
Lavoratori a domicilio: è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, pari, per l’anno 2013, a € 26,15. Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 47,07.
Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale: le retribuzioni in argomento si dividono come segue:
A. Generalità delle retribuzioni convenzionaliB. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2013, con decreto 07.12.2012 .
Sono poi individuate le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale, da variare a norma dell’art. 116 t.u. n. 1124/1965 (es. internati, allievi di corsi professionali, familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994 etc.).
Inoltre, vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge. Si riporta quanto segue (in via non esaustiva):
– I lavoratori con contratto part-time: se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’ anno 2013 risulta come segue: 47,07 x 6 : 40 = 7,06;- Lavoratori dell’area dirigenziale: la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile orario (€ 96,04 : 8), giornaliero (€ 28.813,20 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi: retribuzione convenzionale mensile: euro 2.401,10.
Retribuzioni di ragguaglio: la retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° gennaio 2012, l’imponibile giornaliero (€ 15.514,80 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
giornaliero: euro 51,72mensile: euro 1.292,90.
Lavoratori parasubordinati: dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Minimo e massimo mensile = euro 1.292,90 – 2.401,10.
Prestazioni occasionali: dal 1° gennaio 2012, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€ 15.514,80 : 300; € 28.813,20 : 300) e mensile (€ 15.514,80 : 12; € 28.813,20 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Minimo e massimo giornaliero = euro 51,72 – 96,04
Minimo e massimo mensile = euro 1.292,90 – 2.401,10
Sportivi professionisti dipendenti: dal 1° gennaio 2012 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
Minimo e massimo annuale = euro 15.514,80 – 28.813,20.
B) Premi speciali unitari
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
Infine, circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.
– L’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2012, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico. – Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 2012, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
Minimale di rendita
Annuale: euro 15.514,80Giornaliero: euro 51,72
Massimale di rendita
Annuale: Euro 28.813,20Giornaliero: euro 96,04.
Fonte: www.indicitalia.it
(Circolare INAIL 19/03/2013, n. 14)