Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13.06.2011, l’INAIL, con la circolare n. 49 del 22.09.2011, ha pubblicato gli importi delle prestazioni (minimali e massimali) applicabili a partire dal 01.07.2011 alle diverse categorie di lavoratori del settore industria.
Evidenziamo a tal proposito che l’art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Ricordando che con il citato decreto ministeriale 13.06.2011 i nuovi minimali e massimali del settore industria applicabili dal 01.07.2011 sono rispettivamente di € 14.681,10 e di € 27.264,90, illustriamo di seguito le variazioni accorse alle retribuzioni dei lavoratori interessati dalla variazione di tali valori.
CATEGORIE DI LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA: per tali lavoratori la retribuzione giornaliera sarà pari a 48,19 euro fino al 30.06.2011 mentre a partire dal 01.07.2011 sarà pari a 48,94 euro. La retribuzione mensile, invece, passa da 1.204,70 a 1.223,43 euro.
FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL’ARTICOLO 230-BIS C.C.: per tali lavoratori la retribuzione giornaliera è pari a 48,40 euro per il periodo fino al 30.06.2011 mentre sarà pari a 49,15 euro per il periodo a partire dal 01.07.2011. Di conseguenza le retribuzioni mensili passano da € 1.210,00 a € 1.228,76.
LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84/1994: per tali lavoratori la retribuzione convenzionale mensile passa da € 1.078,08 a € 1.094,76 (sempre a partire dal 01.07.2011) a fronte di un aumento della retribuzione giornaliera da 89,84 a 91,23 euro.
ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI AD ESPERIENZE TECNICO–SCIENTIFICHE OD ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO: dal 1° luglio 2011, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,35 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2010/2011 risulta uguale a € 2,32 (calcolato sommando 8/12 di € 2,31 e 4/12 di € 2,35). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2011, va applicata una integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 2,31 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
PRESTAZIONI OCCASIONALI: fino al 30 giugno il minimo e il massimo mensile di tali prestazioni sono pari a € 1.204,70 e € 2.237,30 mentre dal primo luglio tali limiti passano a € 1.223,43 e € 2.272,08
COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI: il minimo e il massimo mensile per i compensi dei lavoratori parasubordinati è di € 1.204,70 e € 2.237,30 per il periodo fino al 30.06.2011, per il periodo successivo, invece, tali valori sono pari a € 1.223,43 e € 2.272,08
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