Messaggio INPS  n. 3311 del 25-02-2013

Con circolare 22/2011 sono state illustrate le caratteristiche degli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale per l’anno 2010, dalla L. 191/2009, per l’assunzione di lavoratori:

  1. disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
  2. che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, 2° periodo);
  3. disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).

La legge di stabilità 2011 (L. 220/2010, art. 1, c. 33, seconda parte) ha prorogato le agevolazioni alle assunzioni effettuate nel 2011.

Le aziende interessate ad accedere alla fruizione del beneficio hanno presentato le apposite domande con i moduli telematici presenti nel sito internet dell’Inps.

Con il presente messaggio si comunica che si sono concluse le attività istruttorie  e di verifica previste dalla legge.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

Alle aziende in questione sono stati automaticamente attribuiti i Codici Autorizzazione previsti dalla citata circolare 22/2011, in relazione ai tre diversi incentivi.

Per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento; i citati recuperi dovranno essere effettuati entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2013.

Si evidenzia che le istruzioni impartite con tali comunicazioni si riferiscono esclusivamente ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens; nella fruizione dell’incentivo i datori di lavoro agricolo seguiranno invece le sole indicazioni contenute nella circolare 22/2011.

Ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede competente utilizzando  la funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale.