L’INPS, con il Messaggio n. 16857/2013 diffuso il 21 ottobre scorso, ha fornito un’importante precisazione in merito alla fruizione dell’ASPI , l’Assicurazione sociale per l’impiego, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, pronunciandosi,  in particolare, per la categoria dei lavoratori che hanno già fruito della CIG in deroga. L’Istituto di previdenza nazionale ha chiarito nel Messaggio come la nuova indennità di disoccupazione (ASPI) possa essere fruita dai lavoratori sospesi anche successivamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga. In sostanza, la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga e quindi si ritiene ammissibile per i lavoratori sospesi fare ricorso all’indennità di disoccupazione ASPI anche successivamente a un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Di conseguenza, l’esaurimento dell’indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per poter accedere ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Fonte: fiscopiu.it