A seguito della revisione della normativa di riferimento, operata dall´art. 24, comma 26 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto Monti), convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 241, e delle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro, l’Inps rende noto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale di cui all´art. 1, comma 788, della legge 296 del 27 dicembre 2006, spettano anche ai professionisti e a tutti i lavoratori c.d. parasubordinati iscritti alla Gestione separata presso l´Inps, purché non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Messaggio 07.03.2012, n. 4143
Fonte: Guida al Lavoro