L’INPGI, nella Circolare n. 7 del 6 dicembre 2013, comunica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF, con Nota n. 36 dell’8 novembre 2011 (G.U. 19 novembre 2011, n. 270) ha approvato la delibera che ridetermina l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) posta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (periodo di paga riferito al mese di gennaio 2014) l’aliquota IVS è fissata nella misura del 22,28% della retribuzione imponibile.

Con l’occasione, l’INPGI ricorda che, per legge, le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.

 

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