INPS  – Messaggio n. 17610 del 30 ottobre 2012

In relazione alla tematica indicata in oggetto ed in attuazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, si esplicitano gli elementi e l’algoritmo utilizzati dall’Istituto per il calcolo della prestazione nei casi di comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tramite il flusso Uniemens (circolare n. 13/2011).

1.   Individuazione del Massimale.  Calcolo della retribuzione mensile lorda.

 L’importo dell’integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore è soggetto ad un limite mensile massimo  indipendentemente dal periodo di paga e rivalutato annualmente in ragione dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (legge 427 del 13 agosto 1980; art. 14, comma 1 legge 223 del 23 luglio 1991; art. 1, comma 27, legge 247 del 24 dicembre 2007).

Il massimale da prendere a riferimento varia a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore ad una retribuzione mensile “soglia” fissata per legge, pari, per l’anno 2012, a € 2.014,77 (anche quest’importo viene aggiornato annualmente in ragione dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). Qualora la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, sia inferiore o uguale a € 2.014,77, il massimale sarà pari a €931,28; qualora sia superiore sarà pari a € 1.119,32.

L’Istituto, ciascun anno, con propria circolare pubblica gli importi aggiornati dei massimali e della retribuzione “soglia” (si veda la circolare n. 20 dell’8.2.2012).

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detti importi massimi devono essere incrementati del 20 per cento (Art. 2, comma 17 L. 549/1995). In tal caso, ferma restando la retribuzione di riferimento, il massimale inferiore sarà pari, per l’anno 2012, a € 1.117,54 e quello superiore a € 1.343,18.

Per individuare l’importo massimale da applicare è quindi necessario determinare la retribuzione mensile lorda del lavoratore maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Retribuzione mensile lorda (RM) presa a base per la determinazione del Massimale

La retribuzione mensile lorda coincide con la retribuzione teorica (<RetribuzioneTeorica>) indicata nel flusso Uniemens.

Retribuzione mensile lorda per lavoratori part-time

Nel caso di lavoratore part-time la retribuzione mensile lorda sarà rapportata all’importo del corrispondente lavoratore full-time secondo il seguente calcolo:

  • nel caso di part-time orizzontale la retribuzione teorica sarà moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;
  • analogamente nei casi di part-time verticale o misto la retribuzione teorica sarà moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali.

Retribuzione mensile lorda per i lavoratori assunti/cessati in corso mese

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero in caso di cambio di qualifica, la retribuzione teorica sarà rapportata all’importo spettante per un intero mese di lavoro secondo il seguente calcolo:

  • la retribuzione teorica dichiarata sarà divisa per il numero di giorni di rapporto di lavoro ricavati dagli elementi <Giorno> di Uniemens e moltiplicata per il numero di giorni di calendario del mese. Al riguardo si precisa che per i giorni di rapporto di lavoro, dal giugno 2012, deve essere compilato il corrispondente elemento <Giorno> indipendentemente dal fatto che tale giorno risulti lavorato o meno.

Maggiorazione ratei dei ratei di mensilità aggiuntive

Alla retribuzione mensile lorda così determinata, devono essere sommati gli importi riferiti ai ratei delle mensilità aggiuntive che avviene con il seguente calcolo:

retribuzione mensile lorda moltiplicata per il numero di mensilità (<NumMensilita>) di Uniemens, espresso in unità con 3 decimali, e divisa per 12.

Individuazione del Massimale (M)

Il massimale da applicare viene individuato confrontando la retribuzione mensile lorda maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, con la retribuzione “soglia”. Per esempio, nell’anno 2012 se la retribuzione di cui sopra è inferiore o uguale a € 2.014,77, il massimale sarà pari a € 931,28; diversamente sarà pari a € 1.119,32.

2.   Determinazione della Retribuzione e del Massimale Orari.

 La legge 427/1980 stabilisce che l’importo dei massimali deve essere rapportato alle ore di integrazione autorizzate; di conseguenza per il calcolo della prestazione è necessario determinare il Massimale orario e la retribuzione oraria.

Massimale orario (Mo)

In generale il Massimale orario si ottiene dividendo il Massimale mensile di cui al punto precedente, per le ore lavorabili nel mese. Le ore effettivamente lavorabili sono esposte nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresso in centesimi. Il conseguente Massimale orario sarà quindi pari al massimale individuato diviso per le ore lavorabili espresse in unità con 2 decimali.

Nel caso di lavoratore part-time, le ore lavorabili, corrispondenti al lavoratore full-time, saranno determinate secondo il seguente calcolo:

  • nel caso di part-time orizzontale le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la percentuale di part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;
  • analogamente nei casi di part-time verticale o misto le ore lavorabili saranno moltiplicate per 100 e divise per la percentuale di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali.

Nel caso di un lavoratore assunto o cessato in corso mese, ovvero per il quale sia intervenuto un cambio di qualifica, le ore lavorabili indicate in Uniemens sono riferite al solo periodo indicato nella denuncia individuale e quindi non possono essere utilizzate per il calcolo del Massimale orario; pertanto, utilizzando il seguente algoritmo: orario contrattuale settimanale (<OrarioContrattuale>) diviso 6 e moltiplicato il numero di giorni lavorativi (tutti con esclusione delle domeniche) presenti nel mese, verrà individuato il numero teorico di ore lavorabili riferito all’intero mese. Il Massimale orario sarà pari al Massimale precedentemente individuato diviso il numero teorico di ore lavorabili.

Retribuzione oraria (RMo)

Per i lavoratori cd. Mensilizzati (<TipoPaga> uguale M in Uniemens), per i quali nel mese non vi sia stata alcuna interruzione del rapporto, la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale indicato in Uniemens nell’elemento <DivisoreOrarioContr>.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori (assunti/cessati in corso di mese e/o retribuiti su base oraria o giornaliera) la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (<RetribTeorica>) per il numero di mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed ulteriormente diviso per le ore lavorabili (<OreLavorabili>) espresse in unità con 2 decimali.

Retribuzione oraria presa a base per il calcolo della prestazione (RMoP)

La retribuzione oraria da utilizzare per il calcolo della prestazione è l’importo minore risultante dal confronto tra l’80% della retribuzione oraria (RMo) ed il Massimale orario (Mo), come precedentemente determinati.

Numero ore da integrare (OP)

Quando sia intervenuta l’autorizzazione, che può coprire periodi eccedenti quello di riferimento dell’Uniemens,  le ore di CIG da porre in pagamento, corrispondono al totale delle ore di Cassa Integrazione indicate nell’Uniemens nell’elemento <NumOreEvento> ed espresse in centesimi. La somma sarà quindi trasformata in unità con 2 decimali.

3. Calcolo della prestazione

 Indennità salariale lorda

Indennità salariale lorda è uguale alla retribuzione oraria presa a base per il calcolo (RMoP) moltiplicato il numero di ore da integrare (OP) precedentemente calcolato.

Indennità integrativa netta

Indennità netta è pari all’indennità salariale lorda ridotta di un importo pari all’applicazione dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84 %).

Nella fasi di avvio del nuovo modello di gestione della CIGO settore Industria, l’Istituto monitorerà con attenzione la corretta applicazione dell’algoritmo di calcolo