L’Inps, con la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, informa che dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35.
Il testo dell’Accordo bilaterale ricalca le disposizioni del Consiglio d’Europa, estendendo, però, il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalità, mentre la Convenzione europea si applicava solo ai cittadini degli Stati Contraenti.
Inoltre, l’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti, autonomi, dipendenti pubblici, e agli iscritti alla “gestione separata”.
Il nuovo Accordo modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi, non contiene disposizioni in materia di prestazioni familiari e prevede un’esplicita esclusione dal suo campo di applicazione delle prestazioni non contributive e di tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito, finanziate dalla fiscalità generale.
Inoltre, l’Accordo non prevede disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della prosecuzione volontaria.