L’Inps, con il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, a séguito della pubblicazione del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è stato abrogato l’articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con il quale, in via sperimentale (per gli anni 2013, 2014 e 2015) veniva erogata l’indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.
Di conseguenza – su parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – l’Inps non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del predetto decreto.
Per quanto riguarda le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.
Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l’indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi). Resta fermo il limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, pertanto, l’Istituto erogherà la prestazione in argomento sulla base della data di presentazione delle richieste entro il predetto limite.
Fonte:Inps