Circolare INPS n. 139 del 27/09/2013 

1. Premessa.

Con circolare n.111 del 24 /7/2013 sono state illustrate le novità normative introdotte dall’art.4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n.92, che prevede uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che  proceda all’assunzione di lavoratori con almeno cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree;  tale riduzione   è pari al 50% della contribuzione sulla quota a carico del datore di lavoro.

Con successivo messaggio Hermes n.12212 del 29/7/2013 è stato pubblicato il modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio in argomento, reso disponibile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole” a decorrere dal 30/7/2013.

Con la presente circolare vengono illustrate le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di denunciare lavoratori appartenenti alle suddette categorie.

2. Modalità di denuncia da parte delle Aziende agricole.

A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso  dall’azienda, verrà attribuito un codice di autorizzazione con relative date di inizio e fine autorizzazione.

Con tale codice, il cui valore è 2H, l’azienda potrà procedere alla denuncia dei lavoratori per la cui assunzione si è richiesto di accedere agli incentivi di cui all’art. 4, commi 8-11, legge 92/2012.

Tale valore dovrà essere indicato nell’apposito campo, di nuova istituzione,  denominato CODAGIO che, dall’ esercizio  III/2013, integra i dati occupazionali-retributivi ( quadro F ) del lavoratore nel modello Dmag.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento e per le sole denunce principali – Tipo Dichiarazione P – l’azienda /intermediario dovrà per il lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese, anche obbligatoriamente e congiuntamente:

– indicare il valore Y per il Tipo Retribuzione;

– non indicare alcun valore di retribuzione;

– indicare il valore 2H nel campo CODAGIO.

Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell’ incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dal valore 2H nell’ apposito campo, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’ incentivo come ad esempio:

– l’azienda non sia stata preventivamente autorizzata all’utilizzo di tale codice;

– l’azienda denunci lavoratori con codice di autorizzazione fuori dall’intervallo temporale valido rispetto alla competenza della denuncia stessa.

Si fa presente che, con esclusivo riferimento all’incentivo in argomento, non è prevista la presentazione di dichiarazioni Dmag di Tipo V.

3. Assunzioni dal 1° gennaio 2013 al  30 giugno 2013.

Nel ribadire che le integrazioni sopra descritte saranno rese disponibili a decorrere dalla denuncia del terzo trimestre 2013, per  le aziende che hanno proceduto all’assunzione di lavoratori “over 50” per il primo e secondo trimestre 2013, la sede competente , nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 11 del 24 luglio 2013, procederà al calcolo della quota di incentivo spettante per i suddetti trimestri.

Entro dicembre 2013, l’importo spettante verrà messo a disposizione dell’azienda che potrà presentare apposita istanza di rimborso  o compensazione sui contributi dovuti.

 

Circolare  INPS n. 139 DEL 27/09/2013