I contributi non sono scontati se il nuovo assunto sostituisce un licenziato. Ma la sostituzione deve intendersi in senso numerico.
Lo ha chiarito l’Inps nel recente messaggio n. 19818/2012.
Le aziende che hanno operato licenziamenti nei 6 mesi precedenti non possono fruire dell’incentivo all’assunzione di lavoratori disoccupati di lunga durata, previsti dall’articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990(riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per 36 mesi).
Con il Messaggio n. 19818/2012, l’INPS precisa che tale limitazioneva intesa in senso numerico: di fatto, se l’azienda ha licenziato 3 lavoratori, la limitazione opererà con riferimento alle prime 3 assunzioni effettuate.
IL CASO.
Un’azienda che ha proceduto al licenziamento di alcuni dipendenti, entro i sei mesi successivi assume un numero superiore di lavoratori, usufruendo delle agevolazioni previste dalla Legge n. 407/90 all’art. 8, comma 9. Tali benefici interessano i contributi previdenziali ed assistenziali: sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. La sede Inps competente, accertata tale situazione, comunica all’azienda il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive per tutti i lavoratori assunti nei sei mesi successivi a detto licenziamento. L’interpello n. 37/2010 ha chiarito, infatti, che il datore di lavoro non possa fruire dei benefici contributivi, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova. Infatti il legittimo esercizio rientra nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro.
Ciò perché l’art. 8, comma 9, della legge 407/90 farebbe esplicito riferimento, quale condizione di inapplicabilità, al solo concetto di sostituzione. Quindi le assunzioni effettuate potrebbero essere considerate in sostituzione solo in misura di quelle corrispondenti al numero dei licenziamenti posti in essere. Con il riconoscimento, per gli altri lavoratori, delle agevolazioni di cui alla legge 407/90.