Con la Circolare n. 49 del 29 marzo 2012, l’INPS riepiloga le principali disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta, dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, nel corso del 2012.
In particolare la generalità dei lavoratori sarà interessata solo dall’indicizzazione di minimali e massimali contributivi di legge, mentre, per quanto riguarda idatori di lavoro agricolo è previsto l’incremento di 0,20 punti percentuali (D.Lgs n. 146/1997); pertanto l’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, per l’anno 2012, è fissata al 27,70% per la generalità delle aziende agricole. Diversamente rimane al 32,30% (come per il 2011) l’aliquota contributiva IVS per le aziende agricole o associate con processi produttivi di tipo industriale.
Tra le altre novità introdotte per l’anno 2012 l’Istituto ricorda le misure compensative a favore delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR: l’esonero dal versamento dei contributi per il 2012 è stabilito, per ciascun lavoratore, nello 0,26%.