La riduzione dell’aliquota contributiva Cuaf, in misura pari allo 0,68% della retribuzione erogata al proprio dipendente, può essere fruita dai datori di lavoro del settore commercio che svolgono attività di vendita di merci e somministrazione di alimenti e bevande. L’agevolazione non si applica se l’attività svolta dal datore di lavoro consiste nello scambio di un servizio e non di una merce. Analogamente, possono beneficiarne gli intermediari del commercio che esercitano attività ausiliarie di import/export di merci come pure gli agenti e rappresentanti di commercio, che rispettivamente si occupano di promuovere o di concludere contratti riguardanti la vendita di merci.
La precisazione giunge dall’Inps, con il messaggio n. 18932/2012.