Nello specifico sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’ “estensione” del termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento e del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso, ad “ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Il Ministero ha ricordato che il riferimento ad “ogni altro caso” (art. 32, comma 4 lett. d), della L. n. 183/2010) include:
- l’appalto non genuino – ossia la presenza di un’impresa fittizia, priva cioè di un’autonoma organizzazione- (cfr. art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276/2003);
- il distacco illegittimo (cfr. art. 30, comma 4 bis, D.Lgs. n. 276/2003)
considerato che in entrambe le ipotesi le conseguenze sanzionatorie rispondono alla medesima logica della somministrazione irregolare.
In tali casi il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 6 della L. n. 604/1966.
Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell’enunciato termine di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere l’ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto.
- Nel caso di licenziamento scritto, con contestuale comunicazione scritta dei motivi, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima.
- In caso di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace e non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto. In tal caso il lavoratore può agire per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.
Da ricordare…
Con il termine interposizione si suole indicare l’attività di “mera fornitura di manodopera”: in altre parole viene indicato quel fenomeno per il quale un imprenditore utilizza lavoratori reclutati da un altro soggetto che ne è formalmente il datore di lavoro e dal quale ricevono dunque il compenso. La peculiarità della fattispecie è da ricercarsi nella separazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione o, in un’altra prospettiva, nella distinzione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale.
Scritto da Barbara Randoli su directio.it