L’INPS, con la circolare n. 173/2015, ha fornito utili istruzioni operative in favore dei lavoratori assicurati ex Ipsema, ai fini dell’anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia. In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro interessati, ivi comprese le aziende stipulanti protocolli d’intesa di pari oggetto, dovranno richiedere alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, tramite cassetto previdenziale, l’attribuzione del codice di “CA 2G” avente il nuovo significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”.
Istruzioni INPS ai lavoratori assicurati ex Ipsema:
L’INPS, con la Circolare n. 173 del 23 ottobre 2015, ha fornito istruzioni ai lavoratori assicurati ex Ipsema circa l’anticipazione e il conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia.
Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare n. 173/2015.
Come noto, per effetto dell’ art. 10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l’Inps gestisce direttamente le attività relative all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato presso le Casse marittime dapprima, successivamente presso l’ex IPSEMA e, da ultimo, presso l’Inail settore navigazione.
Facendo seguito alle istruzioni operative fornite con circolare n. 179 del 23 dicembre 2013, successivamente con circolare n. 93 del 17 luglio 2014 e, da ultimo, con messaggio n. 166 del 9 gennaio 2015, l’Istituto è impegnato nelle attività volte a consentire l’armonizzazione delle lavorazioni per tale categoria a quelle già in uso per la generalità dei lavoratori assicurati Inps.
La categoria degli assicurati ex Ipsema presenta peculiarità normative relativamente alla tutela per gli eventi di malattia dei lavoratori marittimi, per cui sono previste quattro distinte prestazioni (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune- c.d. legge Focaccia).
Diversamente, per la tutela della maternità/paternità obbligatoria, congedi parentali, riposi giornalieri per allattamento, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24,lett.a), legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015), permessi per assistenza disabili ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave e donazione sangue e/o midollo osseo si applica anche ai lavoratori in parola la medesima normativa applicata alla generalità degli assicurati.
In linea generale, in materia di pagamento delle prestazioni, il quadro normativo di riferimento, rinvenibile nelle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 663 del 30 dicembre 1979, prevede che le indennità di malattia e di maternità nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o midollo osseo siano corrisposte a cura del datore di lavoro secondo le modalità ivi descritte. Viene previsto altresì che, conseguentemente, il datore di lavoro comunichi nella denuncia contributiva i dati relativi, ponendo a conguaglio detti trattamenti con i contributi e con le altre somme dovute all’Istituto.
L’Istituto provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per alcune categorie di lavoratori.
In particolare, con riguardo alle prestazioni a favore dei lavoratori assicurati dapprima presso le Casse marittime, poi presso l’Ipsema e da ultimo presso l’Inail, settore navigazione, l’ultimo comma del medesimo articolo 1 citato dispone che ”Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all’art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia (…) e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l’osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse (….)”.
Per quanto sopra, nell’ambito del processo di progressiva armonizzazione delle lavorazioni, si è ritenuto di procedere ad una prima integrazione delle modalità di erogazione delle prestazioni diverse dalla malattia con quelle previste per la generalità dei lavoratori.
(Fonte: INPS)