Quesito: Pignoramento degli stipendi

Del: 26 aprile 2012

Quesito
La presente per chiedere chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione delle trattenute sui pignoramenti. L’applicazione delle nuove percentuali deve applicarsi anche sui pignoramenti in corso o soltanto sui pignoramenti che saranno disposti dall’entrata in vigore del decreto in avanti?

Risposta

L’art. 3, comma 5, Dl n. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni fiscali), in vigore dal 2 marzo 2012, ha aggiunto, nel Dpr n. 602/1973, in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione, l’art. 72-ter, recante il titolo “Limiti di pignorabilità”.

Il regime di favore concesso dal legislatore riguarda soltanto i debiti dei dipendenti con stipendi e salari di importo non superiore ad Euro 5.000, per i quali il pignoramento è stato ritenuto eccessivamente penalizzante per il debitore.

Con tale nuova disposizione di legge, il legislatore ha voluto fissare limiti di pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro (incluse quelle previste alla risoluzione del rapporto di lavoro) differenziati in funzione dell’ammontare dei citati emolumenti.

Il lavoratore esecutato, con compensi entro le predette nuove soglie, si vedrà trattenere dal proprio datore di lavoro, dal 2 marzo 2012, somme derivanti da atto di pignoramento dell’Agente della riscossione di importo nettamente inferiore, allungando il periodo necessario per sanare l’intero debito.

I nuovi limiti valgono anche per i pignoramenti già in corso.

Questo documento è stato tratto  da http://www.consulentidellavoro.it