CCNL laterizioIl 16 novembre 2010 l’ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (FENEAL – UIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 25 Giugno 2008 per i dipendenti addetti alle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento, scaduto il 31 marzo 2010.
Il contratto ha valenza triennale: decorre dal 16 novembre  scade, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 marzo 2013. 
L’incremento economico delle retribuzioni mensili è pari a 116,00 euro al livello C (parametro 136) che devono essere erogati in 4 tranches: 48 euro dal 1° ottobre 2010, 30 euro dal 1° maggio 2011, 24 euro dal 1° gennaio 2012 e 14 euro dal 1° settembre 2012.
Riportiamo di seguito la nuova tabella dei minimi tabellari mensili:

Livelli Paga base
1.10.2010
Paga base
1.5.2011
Paga base
1.1.2012
Paga base
1.9.2012
AS 1.582,48 1.631,01 1.669,83 1.692,48
A 1.330,69 1.371,50 1.404,15 1.423,19
B 1.086,14 1.119,45 1.146,10 1.161,64
CS 1.027,02 1.058,56 1.083,80 1.098,52
C 977,23 1.007,23 1.031,23 1.045,23
D 909,41 937,20 959,44 972,41
E 842,54 868,35 889,00 901,04
F 721,19 743,25 760,90 771,19

L’intesa introduce alcune novità in tema di:

Osservatori: viene costituito un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti cementizi al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore: tendenze di mercato, situazione occupazionale, monitoraggio del mercato del Lavoro;

Banca ore: su richiesta del singolo lavoratore le ore che al 31 dicembre risultassero ancora accantonate potranno essere fruite per ulteriori sei mesi;

Ferie: al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori migranti le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in Banca Ore;

Elemento di garanzia retributiva: decorrere dal 1° gennaio 2012 viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici di pari natura;

Previdenza complementare: a decorrere dal 1° aprile 2013, le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore iscritto a FONDAPI sono fissate in ragione dell’1,30%, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo;

Assistenza Sanitaria Integrativa: viene istituita una commissione tecnica paritetica al fine di approfondire le tematiche  relative alla costituzione e/o adesione ad un fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa. L’adesione al Fondo per i lavoratori avrà carattere volontario; in tal caso è prevista una quota di contribuzione  a carico dell’impresa pari a euro 5,00 mensili pro capite. La decorrenza della suddetta contribuzione è vincolata e subordinata alla costituzione, regolamentazione ed avvio del Fondo, che le parti concordano di realizzare entro la data del 1° aprile 2012.