L’ISTAT ha comunicato tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, una variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo del -0,1%.
Conseguentemente, per l’anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la Circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici e restano in vigore gli esoneri previsti e istituiti da precedenti Circolari.
La Circolare 13 del 27 gennaio 2017 indica le istruzioni rispetto alla corretta applicazione dell’importo contributivo, del contributo addizionale per il rapporto di lavoro a tempo determinato e dei coefficienti di ripartizione che vanno applicati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 alle differenti tipologie di rapporto di lavoro e a seguito di quesiti pervenuti da più Sedi fornisce chiarimenti con la relativa normativa di riferimento.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l’anno 2017, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2017 per i lavoratori domestici.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare n. 19 dell’8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
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